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Gli impianti con emissioni in atmosfera autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/88 (anche in forma tacita, con domanda presentata alla Sportello Unico), ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all’art.272 comma 3 del D.Lgs.152/06, devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.269 del D. Lgs. 152/2006, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

Si ricorda altresì che l’articolo 272 comma 3 della Parte V del Decreto Legislativo n.152 del 3 Aprile 2006 (Testo Unico Ambientale) prevedeva di presentare una domanda di rinnovo per l’adesione all’autorizzazione generale (regime semplificato) alle emissioni entro cinque anni dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 29 ottobre 2011. Con DGR 1498 del 24/10/2010 la Regione Emilia Romagna ha prorogato la scadenza per il rinnovo delle autorizzazioni al 31 DICEMBRE 2013. Pertanto le domande di autorizzazione presentate con procedura semplificata in data anteriore al 29/04/2006 per le attività a ridotto inquinamento (ai sensi della precedente normativa DPCM 21/07/1989, DPR 25 luglio 1991) dovevano presentare domanda di rinnovo secondo la nuova disciplina (domanda di adesione all’autorizzazione a carattere generale) .

Pertanto s’invitano le aziende in possesso di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera a verificare la tipologia (ordinaria o semplificata) e la data di rilascio del proprio atto autorizzativo.
La mancata presentazione della domanda nei termini previsti, comporta la decadenza della precedente autorizzazione e pertanto l’impresa risulta in esercizio senza autorizzazione.

Si sottolinea altresì la necessità di verificare le proprie autorizzazioni ambientali vigenti o in scadenza (ad esempio l’autorizzazione agli scarichi idrici; l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera; la comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8 commi 4 o 6, legge 447/1995 per l’impatto acustico, comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/06, etc.) poiché soggette alla disciplina della nuova AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), con entrata in vigore del provvedimento il 13/06/2013 (Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n.59, in G.U. del 29 maggio 2013 n.124).

L’autorizzazione unica avrà durata 15 anni a decorrere dalla data di rilascio. Le aziende, rientranti nell’applicazione del decreto, nel caso di rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno una delle procedure autorizzative nominate, presenteranno domanda di autorizzazione unica ambientale al fine di accorpare le proprie autorizzazioni/comunicazioni ambientali. I gestori degli impianti che sono soggetti a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale possono non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale.
Si ricorda la definizione di emissione in atmosfera: effluente gassoso che viene convogliato tramite un impianto di aspirazione ad una condotta che in uno o più punti viene immesso nell’ambiente esterno.

Si riporta elenco (non esaustivo) delle principali attività che generalmente danno luogo ad emissioni che possono accedere alla procedura semplificata:

  • Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
  • Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
  • Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
  • Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2.000 kg.
  • Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g.
  • Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
  • Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
  • Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3.000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
  • Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

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